Servizio Stato Civile
Ufficio di Stato Civile
Piazza Rampi n.2
è a disposizione dei cittadini nel seguente orario:
da lunedì a venerdì ore 8.30 - 13.00
giovedì ore 8.30 - 13.00 e 14.45 - 16.15
sabato ore 8.30 -12.30
l'apertura del sabato è sospesa per i mesi di luglio e agosto (sarà comunque garantita, per le sole denunce di morte, l'apertura dell'ufficio dalle ore 8:00 alle ore 10:30)
l’apertura del giovedì pomeriggio è sospesa per il mese di agosto
Telefono: 0546 691630 - Fax: 0546 691634
e-mail: statocivile@comune.faenza.ra.it
Pec: comune.faenza@cert.provincia.ra.it
La funzione del servizio di stato civile è quella di documentare gli eventi e i fatti della vita delle persone dai quali derivano la titolarità di specifici e particolari diritti ed obblighi verso lo stato e verso i terzi. Tale documentazione avviene mediante la formazione di specifici atti pubblici, dettagliatamente riprodotti nei registri di stato civile (nascita, matrimonio, morte e cittadinanza) e negli archivi informatici.
Gli atti di stato civile fanno fede fino a querela di falso di ciò che l'ufficiale dello stato civile dichiara essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto. Viceversa le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
In particolare devono essere rese all'ufficiale dello stato civile le dichiarazioni di:
- nascita e di riconoscimento di filiazione
- matrimonio
- decesso di un congiunto
- acquisto della cittadinanza italiana
Oltre alla tenuta dei registri di stato civile, realizzata attraverso la formazione e l'aggiornamento dei relativi atti, l'ufficio dello stato civile svolge i seguenti ulteriori adempimenti:
- rilascio delle certificazioni di stato civile, sia sotto forma di certificati semplici, che di estratti per riassunto o copia integrale
- pubblicazioni di matrimonio
- rilascio delle necessarie autorizzazioni per celebrazione dei matrimoni religiosi;
- celebrazione dei matrimoni civili;
- ricevimento dei giuramenti da parte di coloro che acquistano la cittadinanza italiana
- attestazioni di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
- trascrizione degli atti di stato civile, relativi a cittadini italiani, formati all'estero
- riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri relativi a cittadini italiani
- rilascio delle autorizzazione alla inumazione o tumulazione
- rilascio delle autorizzazioni al trasporto di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri
- rilascio delle autorizzazioni alla cremazione
- rilascio delle autorizzazioni alla dispersione delle ceneri
- atti di affidamento personale delle ceneri
- consulenza e informazione ai cittadini nelle materie sopra descritte.
Il sindaco, in qualità di ufficiale del governo, riveste la qualifica di ufficiale dello stato civile. Può delegare l'esercizio delle funzioni a dipendenti del comune o, limitatamente alla celebrazione dei matrimoni civili ed al ricevimento dei giuramenti di cui all'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 agli assessori e consiglieri comunali.