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Unioni Civili

La legge 20 maggio 2016, n. 76 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Possono costituire una unione civile le persone maggiorenni, dello stesso sesso, che non si trovino in una delle seguenti condizioni impeditive:

  • sussistenza di un vincolo  matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • interdizione per infermità di mente;
  • sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;
  • condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e' sospesa sino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.

La costituzione dell'unione civile avviene mediante dichiarazione resa di fronte all'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni maggiorenni.
Il relativo procedimento consta di due fasi:

  • nella prima fase gli interessati presentano all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta la richiesta, che viene formalizzata in un processo verbale, di voler costituire una unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • nella seconda fase gli interessati si presentano davanti all'ufficiale dello stato civile per rendere, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione formale di costituzione dell'unione civile. Tale dichiarazione viene iscritta nel registro delle unioni civili alla stregua di quanto avviene per gli atti di matrimonio.

All'atto della presentazione della richiesta di costituzione dell'unione, ciascuna delle parti deve dichiarare:

  • nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e luogo di residenza;
  • l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all'art. 1, comma 4 della legge.

Non è necessario che gli interessati producano documenti, ad eccezione dello straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile il quale deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
Successivamente l'ufficiale dello stato civile provvede alla verifica delle dichiarazioni rese dalle parti ed all'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria.
Conclusa positivamente la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, le parti, nel giorno indicato nel processo verbale sopra citato, si presentano personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile per rendere, alla presenza di due testimoni maggiorenni, la dichiarazione di costituzione dell'unione civile.

Successivamente l'ufficiale dello stato civile dà lettura dei commi 11 e 12 della legge n. 76/2016. Contestualmente a tale dichiarazione, possono altresì:

  • stabilire che una delle parti assuma, per la durata dell'unione, il cognome dell'altra, anteponendolo o posponendolo al proprio. Il nuovo cognome non viene annotato nell'atto di nascita dell'interessato né viene registrato nella scheda anagrafica individuale;
  • scegliere il regime patrimoniale con il quale intendono disciplinare il loro rapporto.

Secondo le disposizioni contenute nel codice civile la celebrazione deve avvenire nella casa comunale. Solamente qualora una o entrambe le parti siano oggettivamente impossibilitate ad accedere agli uffici comunali, il sindaco, unitamente al segretario comunale, si recherà presso  il luogo in cui si trova la parte impedita per ricevere la dichiarazione di costituzione dell'unione. In tal caso è necessaria la presenza di due testimoni.

 

L'unione civile si scioglie:

  • per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
  • nei casi previsti dall'art. 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c) d) ed e) della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
  • quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione;
  • per rettificazione di attribuzione di sesso.

Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge” o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Tale principio non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente dalla legge n. 76/2016, nonché alle disposizioni di cui alla legge n. 184/1983 ed in generale a quanto previsto in materia di adozione.

 

 
L'Amministrazione comunale  ha provveduto ad  individuare concretamente le diverse sale adibite alla costituzione delle unioni civili. Pertanto, al fine di razionalizzare il servizio e contenere i costi, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, ha stabilito che le stesse debbano avvenire nelle sale, giorni e orari indicati nel documento di seguito pubblicato.

 

Emergenza Covid: disposizioni per l'accesso ai luoghi delle celebrazioni

  1. L'accesso individuale ai luoghi dove si celebrano le unioni civili si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi.
  2. Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, la capienza massima delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e uno frontale, è la seguente (celebrante, sposi e testimoni compresi):
    → Sala Bigari - 25 persone
    → Sala Gialla - 13 persone
    → Sala Rossa - 25 persone
    → Ridotto del teatro - 35 persone
    → Museo Internazionale delle Ceramiche - 20 persone
    → Torre di Oriolo - 7  persone
    I limiti numerici previsti per il Museo Internazionale delle Ceramiche e la Torre di Oriolo non si applicano nei relativi spazi aperti.
  3. Durante l’accesso  dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza pari almeno a 1,5 metri.
  4. Tutti i presenti  sono tenuti a indossare la mascherina.
  5. Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°.
  6. Non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.

 

 

Riferimenti normativi
L. N.  76 del 20/05/2016 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
DPCM N. 144 del 23/07/2016 - Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
D.LGS. N. 5 DEL 19/01/2017 - Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonchè modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.
D.LGS. N. 6 DEL 19/01/2017 - Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.
D.LGS. N. 7 DEL 19/01/2017 - Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 7