Sito Ufficiale del Comune di Faenza

Salta ai contenuti
 

Piazza del Popolo n. 31
Telefono 0546691111 - Fax 0546691499
PEC comune.faenza@cert.provincia.ra.it

COME FARE PER...
  • Cittadino
  • Impresa
 
 
 
Sei in: Home » Guida ai servizi » Servizio Eletto... » Servizio Stato... » Disposizioni anticipate di trattamento (Testamento biologico)  
 

Disposizioni anticipate di trattamento (Testamento biologico)

La legge 22 dicembre 2017, n. 219, consente ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, attraverso le DAT (disposizioni anticipate di trattamento altrimenti dette testamento biologico), di esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari.

Nelle stesse disposizioni anticipate può altresì indicare una persona di fiducia (“fiduciario”), maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene con la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo che verrà allegato alle stesse. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Qualora le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
Fermo restando che il cittadino non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che possono essere disattese in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale o sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Il consenso informato al trattamento sanitario dei minori è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della  volontà  dei minori stessi.
Per le persone interdette è espresso dal tutore.

Per le  persone  inabilitate  è  espresso dalle medesime. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato  è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo.
Nel  caso  in  cui  il  rappresentante  legale  della  persona interdetta o inabilitata  oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste  siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

 

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

 

Le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:

  • per atto pubblico (atto redatto da notaio)
  • per scrittura privata autenticata
  • per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso
    - le strutture sanitarie, qualora la Regione di appartenenza regolamenti con proprio atto la raccolta delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario ed il oro inserimento nella banca dati
    - oppure l’Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza del disponente stesso.

Al momento della consegna delle DAT sono necessari:

  1. documento identificativo (proprio e dell'eventuale "fiduciario"), in corso di validità e di una fotocopia degli stessi
  2. scrittura privata in carta semplice contenente le DAT (sottoscritte dal disponente e dall'eventuale "fiduciario") e relativa fotocopia.

 

L’Ufficio di Stato Civile non potrà dare indicazioni né fornire assistenza circa il contenuto delle disposizioni, in quanto atto personalissimo. Le stesse sono lasciate alla completa cura e volontà del disponente.
L’Ufficio trattiene l'originale delle DAT, riconsegnado fotocopia delle stesse con apposta formale ricevuta dell'avvenuta consegna, e provvede alla relativa annotazione in apposito registro, ad oggi, non collegato ad alcun fascicolo elettronico sanitario.
Con le stesse modalità, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

 

Per il Comune di Faenza, le DAT devono essere consegnate presso:
Servizio Elettorale e Stato Civile
P.zza Rampi n. 2 - 48018 Faenza (RA)
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8.30-13.00; giovedi: 14.45-16.15; sabato: 8.30-12.30
statocivile@romagnafaentina.it
tel. 0546/691630-691631