Autentica di firma in casi "speciali"
Si tratta di autenticazioni previste da norme diverse dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Norme particolari infatti attribuiscono al funzionario dell’ufficio anagrafe incaricato dal sindaco il potere di attestare l’autenticità della firma in calce ad atti relativi a:
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Consenso da parte degli aspiranti all’adozione, all’incontro fra questi ed il minore da adottare (art. 31, comma 3 lett.e, legge 4 maggio 1983, n. 184)
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Nomina del difensore, del mandato, della procura speciale o qualsiasi altro atto per cui il codice di procedura penale preveda l’autentica (art. 39 del decreto legislativo n. 271 del 28.07.1989)
- Votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali (D.P.R. n. 169 del 08.07.2005)
- Vendita e costituzione di diritti reali di garanzia relativi a beni mobili registrati, quali automobili, motocicli, rimorchi, imbarcazioni...( art.7 decreto legge n.223 del 04.07.2006 convertito in legge 248 del 04.08.2006)