Autentica di firma
E’ l’attestazione eseguita da un pubblico ufficiale che la firma in calce ad istanze o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa identificazione.
Come si fa?
- Se l’istanza o la dichiarazione viene prodotta agli organi della Pubblica Amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, può essere firmata davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione o inviata per posta, fax o terza persona, allegando la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. La firma non deve essere autenticata, quindi non è mai dovuta l’imposta di bollo.
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Se l’istanza o la dichiarazione è rivolta alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (deleghe), oppure è destinata a privati, è soggetta all’autentica della firma, con conseguente pagamento dell’imposta di bollo, se dovuta.
L'autenticazione potrà essere effettuata dal funzionario pubblico competente a ricevere la documentazione, dal notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario dell’anagrafe incaricato dal Sindaco. In questo caso il cittadino dovrà recarsi personalmente presso l’ Ufficio anagrafe munito di un valido documento di riconoscimento.
Riferimenti normativi: