IMU nota informativa saldo
Comune di Faenza
IMU 2012
Saldo entro il 17 Dicembre 2012
Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (il cosiddetto Decreto Salva Italia) come modificato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato l'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012.
L'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, I'ICI, l'imposta sul reddito delle persone fisiche per i beni non locati e le relative addizionali.
- Il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, terreni agricoli (compresi i terreni incolti) e aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze e i fabbricati rurali. A tal fine si considera abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; sono invece considerate pertinenze esclusivamente i fabbricati accatastati in categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ogni singola categoria catastale.
- E’ soggetto passivo chi ha la proprietà o un altro diritto reale di godimento (diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli immobili. Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
- La base imponibile dei fabbricati è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5% sulla quale applicare i seguenti coefficienti:
Categorie catastali | Coefficienti | |
Categorie A (ad esclusione della cat. A/10) C/2, C/6 e C/7 | 160 | |
Categorie B, C/3, C/4 e C/5 | 140 | |
Categoria A/10 | 80 | |
Categoria C/1 | 55 | |
Categoria D (ad esclusione della cat. D/5) | 60 (65 dal 01/01/2013) | |
Categoria D/5 | 80 |
- La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25% su cui applicare i seguenti coefficienti:
Soggetti possessori | Coefficienti | |
terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (*) | 110 | |
terreni posseduti da altri soggetti | 135 |
(*) in questo caso sono soggetti ad imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
- del 70% sulla parte di valore superiore a € 6.000 e fino a € 15.500;
- del 50% sulla parte di valore superiore a € 15.500 e fino a € 25.500;
- del 25% sulla parte di valore superiore a € 25.500 e fino a € 32.000.
- La base imponibile per le aree edificabili è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione. Restano validi anche ai fini IMU i valori già determinati ai fini ICI. Tali valori, disponibili sul sito del Comune, sono da considerarsi per il versamento dell’IMU non vincolanti né per il comune né per il contribuente.
- PER IL CALCOLO del saldo IMU 2012, devono essere utilizzate le seguenti ALIQUOTE stabilite dal Comune in via definitiva per l’anno 2012 con delibera C.C. n. 238 del 26.09.2012:
Tipologia di immobili | Misura |
unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze non comprese nei punti seguenti e ogni altra fattispecie non riconducibile in quelle espressamente sotto elencate | 1,06% |
unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed altri enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria) | 0,58% |
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito dalla legge n. 133/1994 | 0,1% |
terreni agricoli, aree fabbricabili e unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall’articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati); tale aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell’anno 2012 e a condizione che venga consegnata entro il termine del pagamento del saldo 2012 (17 Dicembre 2012) copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni, copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti in essere se ed in quanto dovuta o in alternativa copia dei documenti attestanti l’esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca; le eventuali variazioni (cessioni, risoluzioni, etc.) devono essere necessariamente comunicate entro lo stesso termine previsto per il pagamento del saldo | 0,83% |
unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B e D e alle categorie catastali del gruppo C diverse dalle pertinenze di abitazioni. (Restano escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 destinate a pertinenze di abitazioni comprese quelle eccedenti il limite imposto dalla norma e quelle di categoria C/6 che non costituiscono pertinenza di altra unità immobiliare). | 0,93% |
- E’ stata confermata la detrazione di legge per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio (del soggetto passivo e per un massimo di 8 figli) di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- A norma dell’art. 10 del regolamento comunale di applicazione dell’imposta sono da considerare direttamente adibite ad abitazione principale:
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
- le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate.
- Con il versamento del saldo da effettuarsi entro il 17 Dicembre 2012 i possessori dei seguenti immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze
- immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola
- abitazioni e pertinenze possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
- abitazioni e pertinenze possedute dagli istituti autonomi per le case popolari ( ACER) regolarmente assegnate
che hanno versato l’acconto, calcolato con le aliquote di base stabilite dal decreto Monti, devono ricalcolare l’IMU complessivamente dovuta per l’anno 2012 applicando le aliquote deliberate dal Comune e detrarre quanto versato in sede di acconto.
I possessori di altri immobili devono ricalcolare l’imposta con le aliquote deliberate dall’Ente e versare distintamente la quota spettante al Comune (che è pari alla differenza tra IMU annua e IMU annua riservata allo Stato) e la quota destinata allo Stato (calcolata con l’aliquota pari al 0,38% su base annua), dopo aver detratto i rispettivi acconti.
Esempi di calcolo per il versamento del saldo 2012
Unico proprietario di abitazione principale e pertinenza senza figli conviventi:
Abitazione principale: categoria A/3 con rendita catastale di € 500,00
Pertinenza: categoria C/6 con rendita catastale € 100,00
Periodo di possesso: 12 mesi
Rendita catastale complessiva € 600,00 (500,00 + 100,00)
Rendita catastale rivalutata del 5% = € 630,00
Base imponibile € 630,00 x 160 (moltiplicatore) = € 100.800,00
Aliquota deliberata dal Comune di Faenza 0,58%
IMU annua € 100.800,00 x 0,58 / 100 = € 584,64
€ 584,64 – (detrazione annua) € 200,00 = € 384,64
Versamento del saldo a Dicembre a conguaglio di quanto versato in acconto:
€ 384,64 - € 102,00 (versato in acconto) = € 282,64 con arrotondamento a € 283,00
Codice Comune D458, codice tributo: 3912
Unico proprietario di altra abitazione con pertinenza:
Altra abitazione: categoria A/3 con rendita catastale di € 500,00
Pertinenza: categoria C/6 con rendita catastale € 100,00
Periodo possesso: 12 mesi
Rendita catastale complessiva € 600,00 (500,00 + 100,00)
Rendita catastale rivalutata del 5%: € 630,00
Base imponibile € 630,00 x 160 (moltiplicatore) = € 100.800,00
Aliquota deliberata dal Comune di Faenza 1,06%
IMU annua € 100.800,00 x 1,06 / 100 = € 1.068,48
(di cui quota annua stato € 383,04 e quota annua comune € 685,44)
Versamento del saldo a Dicembre a conguaglio di quanto versato in acconto:
€ 383,04 (quota annua stato - € 192,00 (quota riservata allo stato versata in acconto)
= € 191,04 con arrotondamento a € 191,00 (IMU riservata allo Stato da versare a saldo)
€ 1.068,48 (quota annua) - € 383,04 (quota annua stato) = € 685,44 (quota annua comunale) - € 192,00 (quota comunale versata in acconto) = € 493,44 con arrotondamento a € 493,00 (IMU comunale da versare a saldo)
Codice Comune D458, codice tributo stato: 3919, codice tributo comune: 3918
- E’ possibile utilizzare il link a disposizione sul sito del Comune di Faenza http://www.comune.faenza.ra.it/ per effettuare il calcolo on line, avendo l’avvertenza di sostituire alle aliquote base del Decreto Monti quelle definitive deliberate dal Comune.
- Il versamento a saldo ed a conguaglio per l’intero anno va effettuato utilizzando il modello F24 (codice catastale del Comune di Faenza D458) indicando i relativi codici tributo di riferimento.
Tipologia di immobile: | Codice Tributo per la Quota spettante al Comune |
Codice Tributo per la Quota spettante allo Stato |
Abitazione principale e relative pertinenze | 3912
|
|
Fabbricati rurali strumentali | 3913 | |
TERRENI AGRICOLI | 3914 | 3915 |
AREE FABBRICABILI | 3916 | 3917 |
ALTRI FABBRICATI | 3918 | 3919 |
- E’ possibile dal 1° Dicembre effettuare il pagamento del saldo anche mediante l’apposito bollettino di conto corrente postale n° 1008857615 disponibile presso gli uffici postali.
- Versamento minimo:
Non è dovuto alcun versamento se l’importo è inferiore a € 12,00.
- Casa coniugale del coniuge assegnatario
Ai soli fini IMU il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio acquisisce il diritto di abitazione dell’ immobile, diventando quindi unico soggetto passivo IMU.
- Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola
Per l’anno 2012 la prima rata è versata nella misura del 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.
- Fabbricati rurali iscritti al catasto terreni
Per l’anno 2012 il versamento dell’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali ancora presenti al catasto terreni per i quali è previsto l’accatastamento al catasto edilizio urbano entro il 30 Novembre 2012 è effettuato in unica soluzione entro il 17 Dicembre 2012.
- Fabbricati di interesse storico o artistico
E’ prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. n° 42/2004.
- Fabbricati inagibili/inabitabili
E’ prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistano dette condizioni.
Si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati in situazione di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art 3 comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del vigente regolamento edilizio. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognatura).
L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità e di non utilizzo dell’immobile nonché la data dalla quale sussiste tale condizione, da presentarsi entro il 31.12.2012 per le situazioni verificatesi nel corso dell’anno 2012. Dal 2013 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dall’insorgere delle condizioni di inagibilità o inabitabilità (art. 6 comma 9 lettere b) e c) del regolamento comunale di applicazione dell’imposta).
Il modulo per l’autocertificazione è scaricabile dal sito internet del Comune.
- E’ possibile collegarsi al sito dell’Agenzia del Territorio http://www.agenziaterritorio.gov.it accedendo alla SEZIONE PRIVATI per consultare le rendite catastali.
- Informazioni potranno essere richieste al Servizio Tributi del Comune di Faenza tel.: 0546 691382 – 1388 - 1389 – 1381 – 1365 – 1386 – 1378 - 1383; email: tributi@comune.faenza.ra.it