IMU Nota Informativa acconto
NOTA INFORMATIVA IMU 2012
Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (il cosiddetto Decreto Salva Italia) come modificato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato l'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012.
L'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, I'ICI, l'imposta sul reddito delle persone fisiche per i beni non locati e le relative addizionali.
- Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le relative pertinenze. A tal fine si considera abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; sono invece considerate pertinenze esclusivamente i fabbricati accatastati in categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ogni singola categoria catastale; è possibile detrarre dall'imposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze l'importo di € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
solo per le annualità 2012 e 2013 la detrazione dell'abitazione principale è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio (del soggetto passivo e per un massimio di 8 figli) di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- E’ soggetto passivo chi ha la proprietà o un altro diritto reale di godimento (diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli immobili.
- La base imponibile dei fabbricati è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5% sulla quale applicare i seguenti coefficienti:
Categorie catastali | Coefficienti | |
Categorie A (ad esclusione della cat. A/10) C/2, C/6 e C/7 | 160 | |
Categorie B, C/3, C/4 e C/5 | 140 | |
Categoria A/10 | 80 | |
Categoria C/1 | 55 | |
Categoria D (ad esclusione della cat. D/5) | 60 (65 dal 01/01/2013) | |
Categoria D/5 | 80 |
- La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale maggiorato del 25% su cui applicare i seguenti coefficienti:
Soggetti possessori | Coefficienti | |
terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (*) | 110 | |
terreni posseduti da altri soggetti | 135 |
(*) in questo caso sono applicabili le riduzioni di imposta di cui all’art. 13 c. 8 bis del D.L. 16/2012.
- La base imponibile per le aree edificabili è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione.
- PER IL CALCOLO dell'ACCONTO IMU 2012, devono essere utilizzate esclusivamente le seguenti ALIQUOTE stabilite dal DECRETO "MONTI”:
Tipologia | Aliquota |
Abitazione principale e pertinenze (aliquota ridotta) | 4 per mille |
Fabbricati rurali ad uso strumentale (aliquota ridotta) | 2 per mille |
Altri immobili (aliquota di base) | 7,6 per mille |
Il D. L..16/2012 "Semplificazioni fiscali", convertito con modificazioni nella Legge n. 44 del 26/04/2012, ha inoltre stabilito:
• la riduzione del 50% della base imponibile IMU per i FABBRICATI DI INTERESSE STORICO o ARTISTICO di cui art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e per i FABBRICATI dichiarati INAGIBILI/INABITABILI limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni (art.13 c. 3);
• che, ai soli fini IMU, il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, acquisisce il diritto di abitazione sull'immobile, diventando perciò soggetto passivo con applicazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e delle relative detrazioni (art. 4 c.12 quinquies).
- L’IMU va versata in due rate e il pagamento dell'acconto va effettuato entro il 18 Giugno, in misura pari al 50% dell’imposta dovuta utilizzando UNICAMENTE il mod. F24. L’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, nonché per i fabbricati rurali strumentali va versata interamente al Comune utilizzando gli appositi codici indicati nella tabella sotto riportata, mentre per tutti gli altri immobili l’importo da versare andrà suddiviso a metà tra Comune e Stato, riportando sul modello F24 i relativi importi e codici tributo.
Il Codice Ente del Comune di Faenza (codice catastale) è D458.
Tipologia di immobile: | Codice Tributo per la Quota spettante al Comune |
Codice Tributo per la Quota spettante allo Stato |
Abitazione principale e relative pertinenze | 3912
|
|
Fabbricati rurali strumentali | 3913 | |
TERRENI AGRICOLI | 3914 | 3915 |
AREE FABBRICABILI | 3916 | 3917 |
ALTRI FABBRICATI | 3918 | 3919 |
Solo per l'Abitazione principale e relative pertinenze è prevista la facoltà e NON l’obbligo di suddividere il pagamento dell'IMU in n. 3 RATE. In questo caso I’imposta dovuta dovrà essere versata entro il 18 giugno (33%), il 17 Settembre (33%) e il 17 Dicembre 2012 (33%).
Con il versamento del saldo al 17 Dicembre 2012 dovrà essere effettuato il conguaglio applicando le aliquote che il Comune avrà tempo di approvare o modificare entro il 30 SETTEMBRE 2012.
- E’ possibile utilizzare il link a disposizione sul sito del Comune di Faenza www.riscotel.it/calcimu/comuni/calcimu.html?comune=D458 per effettuare il calcolo IMU on line.
- E’ possibile collegarsi al sito dell’Agenzia del Territorio http://www.agenziaterritorio.gov.it accedendo alla SEZIONE PRIVATI per consultare le rendite catastali.
- Informazioni potranno essere richieste al Servizio Tributi del Comune di Faenza tel.: 0546691382 – 1388 – 1389 – 1381 – 1365 – 1386 – 1378 - 1383; email: tributi@comune.faenza.ra.it