Sito Ufficiale del Comune di Faenza

Salta ai contenuti
 

Piazza del Popolo n. 31
Telefono 0546691111 - Fax 0546691499
PEC comune.faenza@cert.provincia.ra.it

COME FARE PER...
  • Cittadino
  • Impresa
 
 
 
Sei in: Home » Guida ai servizi » Servizio Eletto... » Servizio Stato... » Morte » Dispersione delle ceneri  
 

Dispersione delle ceneri

Secondo le disposizioni contenute nella legge della regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19, è consentita la dispersione delle ceneri ove vi sia stata volontà espressa del defunto manifestata nelle stesse forme della volontà di essere cremato ovvero:

  • disposizione testamentaria;
  • dichiarazione del coniuge o dei parenti di primo grado (in caso di pluralità è necessaria la sottoscrizione di tutti).

   

La dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi di seguito elencati:

  • aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri;
  • in mare, nei lghi e nei fiumi nei tratti liberi da natanti;
  • in aree private, purchè all’aperto. In tale ipotesi è necessario il consenso dei proprietari.

 

La dispersione è in ogni caso vietata all’interno dei centri abitati.

 

E’ eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza,  dal personale appositamente autorizzato del comune o delle imprese che esercitano l’attività funebre.

 

L’autorizzazione è rilascita dal comune del decesso e può riguardare solo luoghi che insistano sul territorio regionale.

Colui che effettui la dispersione di ceneri senza autorizzazione commette il reato di cui all’art. 411 del codice penale.

 

 

14/03/2013