Dispersione delle ceneri
Secondo le disposizioni contenute nella legge della regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19, è consentita la dispersione delle ceneri ove vi sia stata volontà espressa del defunto manifestata nelle stesse forme della volontà di essere cremato ovvero:
- disposizione testamentaria;
- dichiarazione del coniuge o dei parenti di primo grado (in caso di pluralità è necessaria la sottoscrizione di tutti).
La dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi di seguito elencati:
- aree a ciò destinate all’interno dei cimiteri;
- in mare, nei lghi e nei fiumi nei tratti liberi da natanti;
- in aree private, purchè all’aperto. In tale ipotesi è necessario il consenso dei proprietari.
La dispersione è in ogni caso vietata all’interno dei centri abitati.
E’ eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del comune o delle imprese che esercitano l’attività funebre.
L’autorizzazione è rilascita dal comune del decesso e può riguardare solo luoghi che insistano sul territorio regionale.
Colui che effettui la dispersione di ceneri senza autorizzazione commette il reato di cui all’art. 411 del codice penale.
14/03/2013