Matrimonio civile
Trascorsi tre giorni dall'eseguita pubblicazione senza che siano state presentate opposizioni, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio alla quale, oltre all'ufficiale dello stato civile e, naturalmente, agli sposi, devono esser presenti anche due testimoni maggiorenni. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver chiesto agli sposi se intendano prendersi rispettivamente come marito e moglie e aver ottenuto risposta affermativa, dà lettura degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile relativi ai diritti e doveri che nascono dal matrimonio.
Gli sposi devono presentarsi personalmente, poiché nella celebrazione del matrimonio non è ammessa rappresentanza se non in casi particolarissimi.
La celebrazione del matrimonio deve avvenire entro centottanta giorni dall'eseguita pubblicazione.
In tale contesto gli sposi possono, con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile celebrante, scegliere il regime che intendono applicare ai loro rapporti patrimoniali. In mancanza di scelta, saranno sottoposti al regime legale che è quello della comunione dei beni.
Secondo le disposizioni contenute nel codice civile, la celebrazione deve avvenire nella casa comunale.
Solamente qualora uno o entrambi gli sposi siano oggettivamente impossibilitati ad accedere agli uffici comunali, il sindaco, unitamente al segretario comunale, si recherà presso i nubendi per celebrare il matrimonio. In tal caso, è necessaria la presenza di quattro testimoni.
Considerato che il matrimonio deve essere celebrato nella “Casa comunale”, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad individuare le diverse sale adibite alla celebrazione dei matrimoni civili.
Pertanto, al fine di razionalizzare il servizio e contenere i costi, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, ha stabilito che l’evento debba avvenire nelle sale, giorni e orari indicati nella scheda di seguito pubblicata.