Acquisto della cittadinanza italiana da parte di straniero nato in italia, che ha risieduto legalmente fino al diciottesimo anno di età
L'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recita testualmente: “Lo straniero nato nin Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data” Per rendere operativa tale forma di acquisto è necessario rendere apposita dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di voler acquistare la cittadinanza italiana. La presentazione della dichiarazione è subordinata al pagamento del contributo di euro 200,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell’Interno - DLCI, causale cittadinanza.
Per tale forma di acquisto non è necessario prestare il giuramento di cui all'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 .
Possono rendere la dichiarazione sopracitata tutti coloro che siano nati in Italia e siano stati residenti in un comune italiano legalmente (in possesso di regolare autorizzazione al soggiorno e iscrizione anagrafica) e senza soluzione di continuità dalla nascita fino alla maggiore età. Non è necessario produrre documenti ma è sufficiente presentarsi muniti del passaporto straniero o di altro documento di riconoscimento.
La dichiarazione deve essere resa dopo il compimento del diciottesimo e prima del compimento del diciannovesimo anno di età, dinanzi all'ufficiale dello stato civile il quale, dopo avere verificato d'ufficio che il dichiarante è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, trasmetterà la pratica al sindaco ai fini dell'emissione dell'attestazione di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana.
Trattandosi di pratiche complesse è opportuno presentarsi previo appuntamento
27/02/2013