Acquisto della cittadinanza italiana da parte di minori
L'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recita testualmente: “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano a cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”. Si tratta di una forma di acquisto che opera automaticamente, con il concorso di tre requisiti e precisamente: l'esistenza del rapporto di filiazione, la minore età e la convivenza effettiva con colui che ha acquistato. Non è necessaria alcuna attività da parte dell'interessato ma è opportuno che in occasione della prestazione del giuramento si provveda ad informare l'ufficiale dello stato civile dell'esistenza di figli minori conviventi.
Acquistano la cittadinanza i figli minori di anni diciotto, conviventi con colui che ha acquistato la cittadinanza alla data dell'acquisto. Nel caso in cui i figli siano nati all'estero, l'onere di produrre la copia degli atti di nascita, debitamente tradotti e legalizzati nelle forme di legge, è a carico degli interessati.
Fatte le opportune verifiche ed accertata l’esistenza di tutti requisiti richiesti dalla legge viene emessa l'attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza italiana. Il procedimento si conclude in pochi giorni (due o tre settimane) dalla prestazione del giuramento del genitore (per i nati in Italia) o dalla produzione dell'atto di nascita da parte dell'interessato (per i nati all'estero).
27/02/2013