Certificazione
Gli stati moderni hanno istituito il servizio di stato civile per una esigenza di dare certezza in merito all’identità delle persone fisiche. Pertanto gli eventi fondamentali della vita delle persone (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, ecc.), vengono registrati in modo formale ed ufficiale Ne consegue che l'attività di certificazione riveste una rilevante importanza proprio perchè rappresenta il momento in cui tale esigenza viene fornita una risposta concreta.
Le certificazioni di stato civile sono tipiche, poiché le informazioni in esse contenute, sono tassativamente disciplinate dalla legge. Pertanto, pur potendo i certificati rilasciati dai vari comuni contenere alcune piccole differenze, dal punto di vista formale, nella sostanza sono tutte molto simili.
L'art. 107 dell’ ordina,emto dello stato civile suddivide le certificazioni di stato civile in tre tipologie secondo la quantità di dati in esse contenuti e precisamente:
- estratti per copia integrale - sono la riproduzione completa dell'atto effettuata attraverso la fotocopia o la trascrizione integrale del contenuto;
- estratti per riassunto - contengono, oltre alla indicazione che si tratta di estratto per riassunto, la sottoscrizione dell’ufficiale dello stato civile e il bollo della sezione, i dati essenziali dell'evento nonché le annotazioni marginali che integrano l'atto;
- certificati – contengono i dati essenziali dell'evento senza la indicazione delle annotazioni marginali.
Proprio perchè la attività dello stato civile risponde ad una esigenza di pubblica fede, chiunque può richiedere relativi certificati con le seguenti limitazioni:
- copie integrali – considerato che, come detto in precedenza, nelle copie integrali l'atto è riprodotto fedelmente, sono quelle che subiscono le maggiori limitazioni. Infatti possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti a cui l’atto si riferisce, oppure, su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.
- estratti per riassunto e certificati - possono essere rilasciati a chiunque.
Va evidenziato in proposito che dopo l'entrata in vigore dell’ art. 15 della legge 20 novembre 2011, n. 183, che ha inteso limitare il ricorso alla certificazione, incentivando l'autocertificazione, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione, e pertanto anche quelli di stato civile, non possono essere prodotti né alla pubblica amministrazione né agli esercenti servizi pubblici. La legge citata infatti dispone che su ogni certificato rilascitato a soggetti privati debba essere riportata la dicitura :”il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione e agli esercenti servizi pubblici”.
Le certificazioni di stato civile possono essere richieste in qualsiasi momento. I certificati hanno validità illimitata, mentre gli estratti e le copie integrali valgono sei mesi dalla data di rilascio.
Sono rilasciati presso l'ufficio dello stato civile nel normale orario di apertura la pubblico. In tal caso sono rilasciati immediatamente. E' possibile richiederli anche a mezzo posta ordinaria o pec:
in tal caso occorre allegare alla domanda la copia fotostatica di un valido documento d'identità.
Qualora i documenti debbano essere prodotti all'estero è necessario che l'interessato richieda alla prefettura di Ravenna la legalizzazione o l'apostille a seconda delle convenzioni vigenti con lo stato nel quale devon essere prodotti i documenti. Ovviamente in tal caso i documenti devono essere tradotti in lingua straniera.
Qualora lo stato nel quale devono essere prodotti abbia aderito ad una convenzione che esenta dall'onere della legalizzazione o apostille, il documento puo essere prodotto direttamente, senza alcuna formalità, alle autorità di tale stato.
Infine qualora lo stato nel quale devono essere prodotti abbia aderito alla convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 o di Vienna del 8 settembre 1976, è possibile richiedere che i cerfificati siano rilasciati utilizzando gli appositi moduli plurilingue, allegati alle convenzioni citate. In tal caso i documenti non devono essere né legalizzati, né apostillati, né tradotti.
08/03/2013