Trascrizione di atti di stato civile formati all’estero
L'ordinamento dello stato civile approvato con DPR 3 novembre 2000, n. 396, dispone che gli atti di stato civile relativi a cittadini italiani redatti all'estero, debbano essere trascritti nei registri di stato civile italiani. Nella maggior parte dei casi si tratta di atti di nascita, matrimonio e morte; tuttavia la norma citata prevede che debbano essere trascritti anche altri tipi di atti quali sentenze di divorzio, dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, ecc.
Solitamente la trascrizione avviene su richiesta del consolato italiano competente per territorio al quale gli interessati avranno consegnato una copia dell'atto da trascrivere; comunque la trascrizione può essere richiesta, verbalmente o con domanda scritta, da chiunque vi abbia interesse.
La trascrizione dovrebbe esser effettuata immediatamente dopo la formazione dell'atto. Qualora ciò non sia avvenuto è possibile richiedere la trascrizione in qualsiasi momento. Unitamente alla richiesta deve essere prodotta una copia autentica dell'atto debitamente tradotta in lingua italiana e legalizzata secondo le disposizioni vigenti.
La richiesta va presentata al comune di residenza. Nel caso di residenza all'estero va presentata al consolato competente il quale provvederà a trasmetterla, unitamente alla documentazione prodotta, al comune di iscrizione AIRE.
Nel caso in cui la richiesta sia presentata verbalmente all'ufficiale dello stato civile non c'è alcun costo. In tal caso, considerato che la pratica richiede parecchio tempo, è necessario prendere un appuntamento.
Nel caso in cui sia presentata in forma scritta è necessario apporre sulla stessa una marca da bollo da euro 14,62.
28/02/2013