Cambiamento del nome
Il nome, imposto alla nascita dai genitori, fa parte dei caratteri distintivi della persona ed è oggeto di particolare tutela normativa: infatti secondo il disposto dell’art. 22 della costituzione nessuno può essere privato del nome per motivi politici e l’art.6 del codice civile stabilisce che: “Ogni persona ha diritto al nome le è per legge attribuito . Nel nome di comprende il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”.
Tuttavia in casi particolari è consentito richiede il cambiamento del nome: infatti l'art. 84 del dpr 3 novembre 2000 n. 396 dispone che chiunque intenda cambiare il proprio nome, sostituendolo o aggiungendone un altro deve presentare apposita domanda adducendo le ragioni della richiesta.
La norma non specifica quali siano i casi in cui ciò sia consentito limitandosi a dire che il richiedente deve esporre le ragioni della domanda.
La richiesta può essere presentata da tutti i soggetti maggiorenni: nel caso di minore età la stessa dovrà essere presentata dagli esercenti la potestà.
Può essere presentata in qualsiasi momento no essendo previsto alcun termine
L'istanza, redatta su carta bollata (euro 14,62) va presentata al Prefetto della provincia nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza o quello di nascita (per comune di nascita si intende quello in cui risulta iscritto o trascritto l'atto).Qualora il Prefetto ritenga che la domanda meriti di essere presa in considerazione autorizza il richiedente a pubblicare all'albo pretorio del comune in sunto della domanda. Eseguita la pubblicazione il richiedente dovrà restituire alla prefettura la certificazione attestante l'avvenuta affissione. In caso di esito favorevole il Prefetto notifica all'interessato il decreto di autorizzazione al cambiamento del nome i cui effetti, tuttavia, restano sospesi fino alla trascrizione nei registri di stato civile del comune di nascita o residenza.
01/03/2013