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Certificati

I certificati anagrafici sono atti rilasciati dal Sindaco in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona o status.

Possono essere rilasciati i certificati anagrafici relativi a:

  • residenza
  • stato di famiglia
  • certificati cumulativi individuali o di famiglia 
  • stato libero
  • esistenza in vita
  • cittadinanza
  • risultanze anagrafiche di nascita, morte e matrimonio

Ai sensi dell’ art. 41 comma 1 del DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa” i certificati anagrafici hanno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio. I certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti per la loro natura a modifiche (es. morte, titoli di studio) hanno validità illimitata.

Il Comune rilascia le certificazioni anagrafiche a chiunque ne faccia richiesta - art. 33 DPR 30 maggio 1989 n° 223/1989 - ; nel caso in cui il richiedente sia persona diversa dal diretto interessato, il funzionario comunale provvede al rilascio del certificato previa compilazione  da parte del cittadino richiedente di un’apposita istanza nella quale vengono indicate le finalità per le quali si richiede la certificazione e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento.

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove disposizioni che regolano il rilascio di certificazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità  - L .n. 183 del 12 novembre 2011 - dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni sono valide  ed  utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nessuna amministrazione pubblica e nessun esercente un pubblico servizio può pertanto richiedere certificati:  

  • vale il vincolo per i soggetti pubblici di acquisire direttamente dalle altre pubbliche amministrazioni le informazioni necessarie allo svolgimento della propria attività;
  • in alternativa, gli interessati dovranno  produrre  solamente  dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Obiettivo delle nuove norme è pertanto  quello di consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra pubbliche  amministrazioni e privati.

Per questo motivo i certificati rilasciati dalle amministrazioni pubbliche - come ad esempio i certificati anagrafici - possono essere utilizzati solamente nei rapporti con i privati e  devono obbligatoriamente riportare la seguente annotazione:  “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione e ai  privati gestori di pubblici servizi”.

LE  CONSEGUENZE  PER  I  CITTADINI

Queste norme, introdotte con l’obiettivo dello snellimento e della semplificazione dell’attività amministrativa, hanno determinano una serie di importanti conseguenze per i cittadini e la loro attività.

Innanzitutto si è stabilito che i privati, cittadini ed imprese, possono richiedere ed utilizzare i certificati solamente  nei rapporti con  altri privati. 

Nei confronti della pubblica amministrazione (ad esempio Comune, Provincia, Regione, INPS, INPDAP, Ministeri, Scuole, Agenzia delle Entrate, ecc.) e dei privati gestori di pubblici servizi (società che gestiscono le forniture di acqua, di energia elettrica,  i trasporti, la raccolta rifiuti, ecc.) i certificati debbono essere sempre sostituiti dalle autocertificazioni, così come disciplinate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

L’autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, che sostituisce i certificati (ad es. residenza, stato di famiglia, ecc.) o gli atti di notorietà.

Tali dichiarazioni non hanno costi e non  necessitano di autentica della firma.

Resta a carico delle pubbliche amministrazioni  acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Comunque i cittadini possono avvalersi delle stesse autocertificazioni anche nei riguardi dei privati, fra cui banche, assicurazioni, agenzie d’affari, notai, avvocati, ecc… qualora gli stessi privati vi consentano (art. 2 D.P.R. 445/2000).

Anche se le nuove disposizioni non sono intervenute direttamente sull’imposta di bollo, la loro introduzione ha comportato tuttavia delle conseguenze indirette, legate al fatto che la maggior parte degli usi esenti sono relativi a certificati destinati alle pubbliche amministrazioni (certificati che non possono più essere rilasciati). 

Pertanto per il rilascio di certificati, come ad esempio quelli anagrafici (residenza, stato di famiglia, contestuali,  ecc….)  è previsto il pagamento dell’imposta  di bollo -  allegato A al D.P.R.  642/1972 - ossia  Euro 16,00. 

Sono fatte salve pochissime eccezioni di usi esenti dall’imposta di bollo che restano compatibili con l’esclusivo utilizzo dei certificati fra privati, come ad esempio i certificati rilasciati ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), quelli rilasciati ad uso tutela dei minori e degli interdetti – adozione speciale e affidamento,  i certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, ecc.