A.I.R.E. - Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero -
Che cos’è l’A.I.R.E.
L’ A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) è l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero e contiene i dati di tutti i cittadini che risiedono all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi.
E’ stata istituita con Legge 27 ottobre 1988 n. 470 ed è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
Iscriversi all’A.I.R.E. è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell’A.I.R.E..
Il rispetto di tale obbligo è un dovere civico che comporta la possibilità di esercitare con regolarità il diritto di voto e di ottenere certificati e carta d’identità dal Comune di iscrizione e dal Consolato di residenza:
Chi deve iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- i cittadini italiani, nati e residenti all’estero;
- le persone che acquistano la cittadinanza italiana all’estero e continuano a risiedervi.
L’iscrizione all’A.I.R.E. dei cittadini italiani nati all’estero o degli stranieri che hanno acquistato all’estero la cittadinanza italiana può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di stato civile del Comune competente all’iscrizione, dell’atto di nascita o dell’acquisto della cittadinanza italiana e solo dopo aver ricevuto dall’ufficio consolare l’ indicazione dell’esatto e completo indirizzo all’estero.
Chi non deve iscriversi all’A.I.R.E.
Non devono iscriversi all’AI.R.E.:
- le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Come avviene l’iscrizione all’A.I.R.E.
Il cittadino italiano che trasferisce la residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi, può:
- dichiarare il trasferimento di residenza all’estero entro 90 giorni direttamente all’ufficio consolare competente il quale invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale (mod. cons/01) per la cancellazione dal registro della popolazione residente (A.P.R.). La cancellazione dall’A.P.R. e l’iscrizione A.I.R.E. saranno effettuale dal Comune entro 2 gg. dal ricevimento del modello consolare (cons/01) e con decorrenza dalla data di ricevimento del modello stesso
- dichiarare il trasferimento di residenza all’estero, prima di espatriare, al Comune italiano di residenza utilizzando l’apposito modello
L’iscrizione può avvenire anche d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’ufficio Consolare sia venuto a conoscenza qualora il cittadino non abbia presentato le dichiarazioni dovute.
Come viene aggiornata l’A.I.R.E.
L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino. L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio Consolare:
- l’aggiornamento della propria abitazione all’estero;
- le modifiche dello stato civile per la trascrizione degli atti in Italia (matrimoni, nascite, divorzi e decessi)
- il rientro definitivo in Italia;
- la perdita della cittadinanza italiana.
E’ molto importante che il cittadino comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo al Consolato per non incorrere nella cancellazione per irreperibilità presunta.
Come avviene la cancellazione dall’A.I.R.E. per rimpatrio
In caso di rimpatrio in un Comune italiano il cittadino dovrà rendere la dichiarazione di residenza all’ufficio anagrafe del comune in cui vuole risiedere.