Assegno di maternità
L'assegno viene concesso per la nascita di un figlio/a alle madri che non beneficiano di trattamenti previdenziali di maternità o che ne beneficiano in misura ridotta rispetto all'importo del presente assegno.
L'assegno viene concesso anche in caso di affidamento preadottivo o di adozione.
L'assegno è concesso anche alle cittadine non appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea, in possesso dello status di rifugiata politica o di protezione sussidiaria.
Come fare richiesta
Preferibilmente, in modalità online sul Portale dei servizi ai Cittadini (accesso con SPID).
Oppure recandosi presso l' Ufficio Polifunzionale di uno dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina durante il loro orario di apertura al pubblico.
Chi può farne richiesta
Possono farne richiesta tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana (o di un altro Stato dell'Unione Europea) o cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e possesso della carta di soggiorno/permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (oltre i 6 mesi)
- residenza in uno dei Comuni dell'Unione
- non beneficiare di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro Ente per la stessa nascita o beneficiarne in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno
- attestazione ISEE (aggiornato in cui sia presente il nuovo nato) rilasciata per prestazioni relative ai minorenni, in corso di validità con valore non superiore a quanto fissato con apposito decreto del MLPS e circolare INPS.
Altre Notizie
L'assegno di maternità è erogato dall’INPS in unica soluzione, ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1999, n. 449 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'intero anno per cui viene richiesto, se spettante nella misura intera.