Ordinanza di Divieto di fumo nei locali pubblici
Faenza, 14 maggio 1996
DIVIETO DI FUMO IN DETERMINATI LOCALI DELLA PUBBLICA. AMMINISTRAZIONE E DEI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI
IL SINDACO
Vista la legge 11.11.1975 n. 584 che fa divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico con particolare riferimento a: corsie di ospedale, aule di scuola, cinema, teatri e discoteche, autobus, vagoni ferroviari riservati, nonchè locali chiusi adibiti a pubblica riunione;
Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato - IV Sezione - del 14.05.1995, n. 687, con la quale viene precisato che "deve procedersi ... omissis ... all'adozione dei provvedimento necessari ad assicurare il divieto di fumo negli ambienti chiusi, di proprietà della pubblica amministrazione, e negli altri locali pubblici o aperti al pubblico nei quali cittadini devono recarsi in funzione dell'utenza di servizi resi dall'amministrazione”
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 emanata per uniformare la disciplina del divieto di fumo su tutto il territorio nazionale;
Richiamati in particolare i Seguenti elementi essenziali della citata direttiva:
1) la direttiva deve essere osservata dalle amministrazioni dello stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e dalle istituzioni educative; dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; dalle istituzioni universitarie; dagli enti locali e dai loro consorzi ed associazioni; dagli enti pubblici non economici nazionali e locali; dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale;
2) che gli enti destinatari della direttiva devono esercitare i poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari nell'ambito dei propri uffici e strutture, nonchè i loro poteri di indirizzo di vigilanza e di controllo sulle aziende e istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari ... omissis ... affinchè sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla legge 11.11.1975, n. 584, secondo l'interpretazione in materìa recepita nelle pronunce della magistratura amministrativa;
Visti i crìteri interpretativi evidenziati nell'art. 3 della citata direttiva:
- il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni isituzionali, nonchè dai privati esercenti servizi pubblici... omissis;
- per locale aperto al pubblico si intende que I llo al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
Visto l'art. 4 della suddetta direttiva secondo la quale devono essere curati i seguenti adempimenti:
a) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso, nonchè l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni;
b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla L. 24.11.1981, n. 689, nonchè i locali degli stessi in cui si applica il divieto con la opposizione di appositi cartelli con indicazione del divieto, delle norme relative, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni per le infrazioni;
C) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689;
Dato atto che la richiamata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri fa salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti destinatari della direttiva stessa;
RITENUTO:
- che si debba comunque tutelare la salute dei non fumatori, costretti ad inalare il fumo passivo, in particolare i minori ed i soggetti in condizione di minorata resistenza alle noxae ambientali;
- che nelle attuali condizioni di edilizia pubblica, sanitaria e scolastica, la pratica del fumo in tutti gli ambienti comunque destinati a soggiorno di persone, anche transitorio, è pregiudizievole alla salute ed in contrasto con lo spirito della citata legge 584/75 e più in generale con i diritti inviolabili sanciti costituzionalmente;
Considerato che, ai sensi della vigente normativa, spetta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, la tutela della salute pubblica e delle condizioni di vita e quindi disporre i provvedimenti di relativa tutela;
Considerato peraltro opportuno e necessario che i provvedimenti prescrittivi siano accompagnati dal coinvolgimento attivo dei responsabili delle attività e degli ambienti in cui il fumo di tabacco appare particolarmente pregiudizievole per la salute dei cittadini e dei lavoratori;
Ritenuto di dover determinare - ai sensi della vigente normativa - la sanzione amministrativa di L. 10.000 nei confronti di chiunque non osservi il suddetto divieto di fumo e le prescrizioni della presente ordinanza;
Visto l'art. 5 della L.R. 04.05.1982, n. 19;
Visto l'art. 13 della legge 13.12.1978, n. 833 e successive modifiche;
Vista la legge 10.01.1975, n. 584; Visti gli artt. 2043 e 2087 del c.c.; Vista la direttiva CEE n. 89/654 del 30.11.1989; Visti gli artt. 9 della legge 300 del 20.05.1970 e 20 del D.P.R.
19.03.1956 n. 303; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio del Ministri del 14.12.1985;
Visto l'art. 36 della L. 142/90;
ORDINA
1) la presente ordinanza sostituisce la propria precedente ordinanza n. 6470 del 08.08.1992;
2) il divieto di fumo nei locali dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e delle aziende dipendente dall'amministrazione comunale, che rientrino in una delle classificazioni di seguito elencate:
a) tutti i locali di accesso e di sosta del pubblico: corridoi, scale, sale di attesa e assimilabili;
b) tutti gli uffici e/o sportelli di accesso diretto del pubblico;
c) tutti gli uffici durante le fasce orarie prestabilire di apertura al pubblico;
3) la immediata identificazione da parte dei soggetti preposti alle strutture amministrative e di servizio dei funzionari o comunque dei soggetti incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferire alle autorità competenti come previsto dalla L. 24.11.1981, n. 689, nonchè la individuazione - ai sensi della direttiva - dei locali rientranti nelle categorie e classificazioni sopra elencate; l'apposizione di cartelli con l'indicazione del divieto stesso, nonchè l'indicazione della relativa norma e degli estremi del presente provvedimento, della sanzione applicabile, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e delle autorità cui compete accertare le infrazioni;
4) l'applicazione della sanzione amministrativa di L. 10.000 nei confronti di chiunque non osservi il divieto e la presente ordinanza, restando impregiudicata ogni altra azione ai sensi delle discipline generali penali ed amministrative applicabili in materia;
ORDINA INOLTRE
nell'esercizio del potere di indirizzo e fatta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare dei soggetti destinatari della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 - a tutti i soggetti destinatari della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri operanti nell'ambito del territorio comunale di Faenza, la immediata attuazione della direttiva medesima con i seguenti ordini e prescrizioni:
5) il divieto di fumo nei locali utilizzati a qualunque titolo da tutti gli uffici della pubblica amministrazione e delle aziende pubbliche e private per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali con particolare riferimento alle aziende pubbliche e private esercenti i servizi sanitari, nonchè dai privati esercenti servizi pubblici', per l'esercizio delle relative attività, sempre che si tratti di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico e che rientrino in una delle classificazioni di seguito elencate:
a) tutti i locali di accesso e di sosta del pubblico: corridoi, scale, sale di attesa e assimilabili;
b) tutti gli uffici e/o sportelli di accesso diretto del pubblico;
c) tutti gli uffici durante le fasce orarie prestabilire di apertura al pubblico;
6) la individuazione - ai sensi della direttiva - dei locali rientranti nelle categorie e classificazioni sopra elencate, nonchè la individuazione dei soggetti incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferire alle autorità competenti come previsto dalla L. 24.11.1981, n. 689; l'apposizione di cartelli con l'indicazione del divieto stesso, nonchè l'indicazione della relativa norma e degli estremi del presente provvedimento, della sanzione applicabile, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e delle autorità cui compete accertare le infrazioni;
7) l'applicazione della sanzione amministrativa di L. 10.000 nei confronti di chiunque non osservi il divieto di fumo ed il rispetto della presente ordinanza;
ORDINA:
comunque, con effetto immediato:
8) è vietato fumare - nell'ambito del territorio comunale - prodotti del tabacco nei locali chiusi, adibiti a:
* corsie, sale d'attesa, corridoi, ainbulatori, portinerie, mense, bagni, uffici aperti al pubblico degli ospedali e dei centri sanitari pubblici e privati, compresi le farmacie e gli studi medici negli orari di apertura al pubblico;
* aule, bagni, palestre, piscine, spogliatoi, mense e laboratori siti all'interno delle scuole di ogni ordine e grado e dei nidi d'infanzia;
* biblioteche, musei, pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico, sale di lettura e relativi corridoi d'accesso, sale adibite a riunioni o pubblici intrattenimenti e spettacoli ove non dotate degli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione previsti dall'art. 3 e segg. della legge 584 e dal D.M. 18.05.1976;
* nei locali degli uffici e dei servizi dell'amministrazione comunale e dell'A.U.S.L. di Ravenna - dìstretto di Faenza e delle altre aziende pubbliche e private esercenti servizi sanitari, sempre che si tratti di locali che in ragione di tali funzioni sono aperte al pubblico;
9) l'applicazione della sanzione amministrativa di L. 10.000 nei confronti di chiunque non osservi il divieto e la presente ordinanza, restando impregiudicata ogni altra azione ai sensi delle discipline generali penali ed amministrative applicabili in materia.
La presente ordinanza entra in vigore dal 10' giorno successivo alla data di emanazione e di pubblicazione all'albo pretorio;
DISPONE
- che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e l'affissione all'albo pretorio per giorni 20 a parre dalla data della presente ordinanza e che ne siano rese disponibili copie, a richiesta, presso i competenti uffici e servizi comunali;
- la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento è demandata al Corpo di Polizia Municipale ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. di Ravenna distretto di Faenza.
IL SINDACO
Dr Enrico De Giovanni