MOZIONE "UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE IN SPETTACOLI E ALTRI INTRATTENIMENTI”
IL CONSIGLIO COMUNALE DI FAENZA
- riunito in data 13.02.2012 -
CONSIDERATO CHE:
- il circo con animali rappresenta oggi, nel vasto insieme delle attività di spettacolo itinerante, solamente la sopravvivenza di un aspetto folkloristico di una cultura ormai morta basata sullo sfruttamento e sulla sopraffazione del più debole, in cui le folle venivano fatte divertire con le privazioni e le sofferenze di altri esseri viventi;
- i maltrattamenti al circo esistono da sempre. E non è solo l’addestramento ad essere cruento, anche le condizioni in cui gli animali sono costretti a vivere sono quanto di più lontano ci possa essere dal concetto di “benessere” e di “rispetto delle esigenze etologiche”. Tutto questo viene provato, anno dopo anno, dalle denunce, dai sequestri e dalle condanne subite dai circhi;
- le condizioni di detenzione degli animali nei circhi vengono identificate come non idonee anche da riconosciute autorità scientifiche. La British Veterinary Association dichiara infatti: “La BVA non ritiene che i bisogni relativi al benessere degli animali selvatici/esotici possa essere soddisfatto nell’ambiente dei circhi itineranti; particolarmente in riferimento alle sistemazioni e alla possibilità di esprimere un normale comportamento”. Altri ricercatori, compiendo studi approfonditi sugli animali al seguito del circo e sulle loro condizioni di stress, hanno concluso che: “i dati raccolti da altri studi suggeriscono che specie comunemente detenute nei circhi sembrano essere le meno compatibili con la vita circense”;
- la stessa Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente (vedi Allegato - Prot. n. 34891 del 20.09.2011) riconosce che vi sono alcune specie la cui detenzione non è compatibile con una struttura itinerante. Psicologi ed educatori esprimono motivata preoccupazione rispetto alle conseguenze sul piano pedagogico, formativo, psicologico della frequentazione dei bambini di zoo, circhi in cui vengono impiegati animali in quanto tali contesti, lungi dal permettere ed incentivare la conoscenza per la realtà animale, sono veicolo di una educazione al non rispetto per gli esseri viventi, inducono al disconoscimento dei messaggi di sofferenza, ostacolano lo sviluppo dell’empatia, che è fondamentale momento di formazione e di crescita, in quanto sollecitano una risposta incongrua, divertita e allegra, alla pena, al disagio, all’ingiustizia;
- sempre di più il pubblico Italiano si dichiara contrario al circo con animali, come evidente dall’ultimo sondaggio Eurispes in cui il 61,2% degli italiani ha dichiarato di non approvare per niente l’utilizzo degli animali negli spettacoli circensi e un ulteriore 25% li approva poco. Questo sentire comune si palesa ormai quasi ad ogni attendamento circense, attraverso sit-in e manifestazioni di protesta;
- in numerosi Comuni italiani, tra i quali Bologna, Modena, Ferrara, Torino, Alessandria sono state approvate ordinanze o regolamenti il cui modello, similmente a quello proposto con questa mozione e adeguandosi alle valutazioni espresse dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente (vedi Allegato - Prot. n. 34891 del 20.09.2011), concede l’attendamento ai circhi che non detengano animali il cui modello gestionale non sia stato trovato incompatibile con la vita in una struttura mobile. In Europa e in tutto il mondo sempre più paesi stanno portando avanti questa scelta di civiltà, bandendo gli animali dai circhi. Ultimamente, a questo elenco si è aggiunto anche il Perù. Ad oggi il totale dei paesi che, nel mondo, hanno emanato un divieto totale o parziale di detenzione degli animali nel circo è di 17 e potrebbero salire a 18 se a luglio 2012 anche il Regno Unito si conformerà, come sembra avverrà stando alle dichiarazioni del Ministro Paice;
- la sicurezza di tutti i cittadini, che ricade sotto la responsabilità del Sindaco, viene spesso messa a repentaglio nel corso degli attendamenti circensi da fughe o incidenti che coinvolgono animali al seguito del circo ed elencati nel D.M. 19/04/1996 “Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione”. Senza contare le numerose aggressioni a domatori o inservienti circensi e senza elencare i molteplici episodi accaduti in Europa o ad altri circhi nel mondo. Solo dal 2008 sono fuggiti dai circhi italiani almeno 3 elefanti, 2 ippopotami e una tigre e sempre dei grandi felini sono stati coinvolti in un incidente con uno spettatore.
RAVVISATO/A:
- la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;
- il valore sociale e ricreativo di uno spettacolo circense in cui vengano valorizzate soltanto le capacità tecniche e la maestria degli artisti, senza alcun ricorso all’impiego degli animali.
VISTO/A:
- il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 dal 27.07.1934;
- il D.P.R. n. 320 del 08.02.1954 - Regolamento di Polizia Veterinaria;
- la legge 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;
- la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27.01.1978 a Bruxelles su iniziativa UNESCO, la quale all’art. 4 cita: “ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto”, e all’art. 10 “nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale”;
- l’art. 3 del D.P.R. 31.03.1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull’osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- il D.M. del 31.12.1979 “Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione”;
- la legge 14 agosto 1991, n. 281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- la legge 150 del 07.02.1992, che disciplina i reati relativi all’applicazione della Convenzione di Washington, come integrata dal Decreto Legge 12 gennaio 1993, n. 2 (convertito, con modificazione, nella legge 13 marzo 1993, n. 59) e dal D.Lgs. n. 275/2001;
- il D.M. 19.04.1996 e del 26.04.2001 recante l’elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
- le “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” del 10 maggio 2000 emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che aveva tra le finalità e gli obiettivi:
- fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l’ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
- proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all’attendamento dell’attività circense presso Comuni italiani;
- la legge n. 189 del 20.07.2004 “Disposizioni concernenti il divieto del maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” che punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;
- l’ordinanza 2809 - Trattamento Animali – del 07/06/2001 del Comune di Faenza;
- la legge regionale Emilia-Romagna 17.02.2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale”, e successiva delibera attutiva 14.05.2007, n. 647 contenete i “Requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell’attività circense e delle mostre itineranti da parte dei Comuni”.
PRESO ATTO:
che la Commissione Scientifica Cites del Ministero dell’Ambiente (Servizio Conservazione della Natura – Autorità Scientifica Cites) ha emanato il 10.5.2000, con successivo aggiornamento del 19.04.2006, un documento che reca criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti (vedi Allegato - Prot. n. 34891 del 20.09.2011), ai sensi della legge n. 150/1992 e della legge n. 426/1998.
CONSIDERATO:
- nella legislazione sopracitata e soprattutto nelle Linee Guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente (vedi Allegato - Prot. n. 34891 del 20.09.2011) in data 10.05.2000, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore, si sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione in strutture mobili al seguito degli spettacoli itineranti. La stessa Commissione, in data 20 gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l’incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi;
- che negli ultimi anni in Italia si sono verificati casi di maltrattamento sugli animali nei circhi o di irregolarità amministrative nella detenzione, che hanno portato a pronunce di condanna penale nonché sanzioni amministrative nei confronti dei titolari delle strutture con evidente aggravi di costi per le amministrazioni competenti per la gestione dei procedimenti e degli animali talvolta sequestrati.
Ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
AD APPROVARE IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
1. E’ fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti sia a specie selvatiche italiane sia a specie selvatiche esotiche, in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.
2. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, e recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES (vedi Allegato - Prot. n. 34891 del 20.09.2011), l’utilizzo di animali è consentito ai circhi e mostre faunistiche itineranti unicamente in base alle modalità di cui ai successivi artt. 3, 4, 5, 6.
3. In linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all’interno del proprio territorio, l’utilizzo e l’esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.
Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni. Data inoltre l’evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffusive che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all’interno del proprio territorio, l’utilizzo e l’esposizione di rettili.
4. Per quanto attiene alle specie non oggetto di divieto, si stabiliscono qui di seguito le modalità di detenzione degli animali e i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche) necessari a soddisfare, per quanto possibile, le necessità dei singoli individui secondo la loro specie. Il rispetto delle modalità di detenzione e dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l’integrazione del reato di maltrattamento di animali.
CRITERI SPECIFICI PER SPECIE
CAMELIDI
Questa famiglia comprende nella Regione Paleartica il Cammello (Camelus bactrianus) ed il Dromedario (Camelus dromedarius), mentre in quella Neotropica la Vigogna (Vicugna vicugna) ed il Guanaco (Lama guanicoe), copostipide dell’Alpaca (Lama pacos) e del Lama (Lama giama) che sono forme domestiche.
Strutture interne - Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.
Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l’attenzione degli animali.
Strutture esterne - Dimensioni: lo spazio minimo deve essere di 300 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq. fino a 3 esemplari (25 mq. per ogni animale in più).
Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.
Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l’interesse degli animali.
Gli animali devono poter accedere ad un’area protetta dalle intemperie.
Altri fattori - Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.
Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all’esterno per tutto l’anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.
I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.
In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.
Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.
Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.
Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.
ZEBRE
Strutture interne - Dimensioni: 12 mq. per animale.
Clima: protezione dalle correnti d’aria e temperatura stabile sempre sopra i 12° C.
Terreno: lettiera con paglia e oggetti per stimolare l’interesse degli animali.
Struttura esterna - Dimensioni: 150 mq. fino a 3 esemplari (25 mq. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.
Clima: gli animali devono poter accedere ad un’area protetta dalle intemperie.
Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.
Devono essere presenti rami per stimolare l’interesse degli animali.
Altri fattori - Gli animali non devono essere legati a pali.
In caso di temperature esterne sotto i 12° C tutti gli animali devono avere la possibilità di riparasi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12° C.
BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI:
Strutture interne - Dimensioni: 25 mq. per animale.
Struttura esterna - Dimensioni: 250 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).
Altri fattori - È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell’animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.
STRUZZO E ALTRI RATITI:
Strutture interne - Dimensioni: 15 mq. per animale
Struttura esterna - Dimensioni: 250 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più).
Altri fattori - È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell’animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.
- In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d’aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all’ombra.
- E’ espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. Un simile comportamento potrà essere segnalato all’autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis del Codice Penale.
- L’arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell’attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.
- Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l’interesse del pubblico.
5. Nel rispetto del disposto di cui all’art. 6 comma 4, della legge n. 150/1992, è, altresì, fatto obbligo ai circhi, nonché alle mostre viaggianti, attendati sul territorio del Comune di Faenza, di:
- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l’entrata di persone non autorizzate ed eviti il rischio di fuga degli animali;
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica;
- assicurare l’assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e gerarchie sociali), di sesso e di rapporto preda-predatore.
6. Per quanto attiene alle specie non oggetto di divieto è consentita l’esposizione degli animali a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all’interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati assicurando l’impossibilità di contatto fisico diretto tra pubblico ed animali e purché sia garantita in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.
7. Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio comunale è tenuto alla presentazione di idonea domanda cui allegare:
- documentazione, in originale e corredata da polizze assicurative e da cedole di pagamento, che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
- elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
- dichiarazione che attesta che nessun animale è stato prelevato in natura;
- copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere: 1) l’impostazione di un programma di medicina preventivo; 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) l’effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso; 4) l’eventualità di pratica dell’eutanasia, se necessario; 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali;
- elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d’identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l’istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso. Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell’idoneità;
- planimetria con data e firma;
- piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l’adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l’eventuale sedazione degli animali;
- copia dell’autorizzazione prefettizia;
- piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell’età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;
- dichiarazione di rispetto dei criteri per la detenzione degli animali di cui al documento elaborato dalla Commissione Scientifica “Cites” del Ministero dell’Ambiente in data 10 maggio 2000 (vedi Allegato - Prot. n. 34891 del 20.09.2011) e successivo aggiornamento del 2006.
Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.
Ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge n. 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione, sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall’adozione del provvedimento finale. La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda comporta l’inammissibilità de plano della stessa e l’incompletezza o la falsità di alcuni tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l’azione penale, l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione.
8. Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l’installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo. Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l’inizio del periodo richiesto. Il dirigente responsabile assegnerà le concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell’area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall’Amministrazione Comunale.
E A DISPORRE
- che, fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie;
- che le violazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 7 bis del vigente T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nonché l’adozione di misure di autotutela da parte dell’Amministrazione commisurate alla gravità delle infrazione riscontrate.
L’Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981;
- che, nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni della presente ordinanza, viene disposta inoltre la chiusura o la sospensione dell’attività per tre giorni consecutivi, dei quali almeno uno festivo;
- che la mancata osservanza dei parametri della Commissione Scientifica Cites di cui alla presente ordinanza, comporta il divieto di attendamento sul territorio comunale per i cinque anni successivi all’accertamento dell’infrazione;
- che, in caso di documentazione insufficiente o mancante, può essere respinta la domanda stessa, previa richiesta di completamento da effettuare ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990. Per le dichiarazioni mendaci si seguirà la procedura di legge. Nei casi più gravi si provvederà ad un’ordinanza di sospensione dell’attività;
- che, qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi Veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, e senza pregiudizio per l’azione penale, richiederanno al Comune la revoca dell’autorizzazione all’attività circense e nelle more della stessa procederanno alla ingiunzione della sospensione dell’attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per “dichiarazione mendace” o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della legge n. 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali);
- le violazioni di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6 saranno trasmesse all’autorità giudiziaria competente per la valutazione della sussistenza dei reati, in particolare ai sensi della legge n. 189 del 2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.
Votata a maggioranza