MOZIONE "ASSOGGETTABILITA' AD I.M.U. DEI FABBRICATI RURALI"
IL CONSIGLIO COMUNALE DI FAENZA
- riunito in data 02.04.2012 -
Ritenuto che:
- in ordine alla assoggettabilità ad IMU dei fabbricati rurali nella disponibilità delle aziende agricole, vale rammentare che fino al 1993 i fabbricati rurali costituivano delle mere pertinenze del fondo agricolo, in quanto strumentali allo svolgimento delle attività di coltivazione e di allevamento;
- per questo i fabbricati rurali per sé non erano in grado di generare un proprio ed autonomo reddito;
- con l’art. 42-bis del D.L. 1/10/2007 n. 159, convertito in legge dalla legge n. 222/2007, è stato riconosciuto carattere rurale ai beni strumentali necessari all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile;
- la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, con circolare n. 7 del 2007, ha ulteriormente chiarito che l’art. 9 del D.L. n. 557/1993, come modificato dall’art. 2 del D.P.R. n. 139/1998, ha sì stabilito nuovi criteri per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini fiscali, ma non ha mutato la natura di reddito dominicale dei terreni, che è comprensivo della redditività delle costruzioni rurali asservite. Da questo punto di vista, quindi – argomenta la Direzione – nulla è cambiato rispetto al sistema catastale anteriore alla riforma, il quale non obbligava al censimento delle costruzioni rurali al Catasto Edilizio Urbano in considerazione della significativa circostanza che il loro reddito catastale era assorbito dal fondo agricolo su cui insistevano;
- con D.L. n. 201/2011 è stata disposta, con l’art. 13, l’anticipazione dell’imposta municipale (IMU) prevedendo per i terreni, attraverso una rivalutazione del reddito catastale risultante in Catasto, un aumento del coefficiente moltiplicatore;
- l’anticipazione dell’IMU comporta anche l’assoggettamento ad imposizione fiscale dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993;
- è data facoltà ai Comuni di poter ridurre l’aliquota dallo 0,2% applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale allo 0,1%.
Valutato
opportuno che i Comuni possano avvalersi di tale facoltà con conseguente riduzione dell’aliquota allo 0,1 da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale per le seguenti ragioni:
a) come in precedenza ricordato il reddito dominicale determinato per i terreni è, comunque, comprensivo ed assorbe anche quello dei fabbricati rurali ad uso strumentale che insistono sul fondo stesso;
b) la riconosciuta rilevanza fiscale autonoma dei fabbricati rurali non può prescindere da questa oggettiva situazione, peraltro convalidata dalla stessa Agenzia del Territorio e cioè che la tariffazione del reddito dominicale include ed assorbe, pure, la redditività e, quindi, la capacità contributiva dei fabbricati rurali ad uso strumentale che insistono su tale fondo;
c) di fronte, pertanto, ad un incremento del prelievo fiscale dei terreni agricoli attraverso una rivalutazione del reddito dominicale e l’applicazione di un moltiplicatore più elevato, appare equo e ragionevole non determinare nel coefficiente massimo (0,2) l’aliquota da riconoscere sui fabbricati rurali ad uso strumentale, la cui tassazione è già compresa in quella dei terreni;
d) diversamente si rischia di aggravare in misura non proporzionale l’onere fiscale sulle aziende agricole, che rileva ai fini della loro competitività;
e) che l’Amministrazione ha recepito la proposta contenuta illustrandola come da adottare in sede di illustrazione del bilancio preventivo.
Impegna
il Sindaco e la Giunta
a determinare l’aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni nella legge n. 133/1994.
Votata all’unanimità