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MOZIONE "ACQUA PUBBLICA"

06 Ottobre 2010

IL CONSIGLIO COMUNALE
- riunito in data 27.09.2010 -

 PREMESSO CHE:
a) L’acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi.
b) L’acqua costituisce, pertanto, un bene comune dell’umanità, il bene comune universale, un bene comune pubblico, quindi indisponibile, che appartiene a tutti.
c) Il diritto all’acqua è un diritto inalienabile: l’acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, l’accesso all’acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico.
d) L’accesso all’acqua, già alla luce dell’attuale nuovo quadro legislativo, e sempre più in prospettiva, se non affrontato democraticamente, secondo principi di equità, giustizia e rispetto per l’ambiente, rappresenta:
- una causa scatenante di tensione e conflitti all’interno della comunità internazionale;
- una vera emergenza democratica ed un terreno obbligato per autentici percorsi di pace sia a livello territoriale sia a livello nazionale ed internazionale.

 CONSIDERATO CHE:
a) La gestione del Servizio Idrico Integrato in Italia è attualmente normata dall’art. 23 bis del D.L. n. 112 del 25/06/2008; decreto convertito in Legge n. 133/2008, successivamente emendato dal decreto-legge n. 135 del 25/09/2009 recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (09G0180) a sua volta convertito in legge n. 166/2009. Quest’ultima, convertendo in legge il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, prevede passi molto decisi verso la privatizzazione dei servizi idrici; la normativa infatti prevede il conferimento della gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuati mediante gare ad evidenza pubblica o, in alternativa, a società a partecipazione mista pubblica e privata con capitale privato non inferiore al 40%, e la cessazione degli affidamenti “in house” a società totalmente pubbliche, controllate dai Comuni (in essere alla data del 22 agosto 2008) alla data del 31 dicembre 2011, con la possibilità di continuare alla sola condizione di trasformarsi in società miste, con capitale privato al 40%. La norma inoltre disciplina le società miste collocate in Borsa, le quali per poter mantenere l’affidamento del servizio dovranno diminuire la quota di capitale pubblico al 40% entro giugno 2013 e al 30% entro il dicembre 2015.

b) Non è l’Europa ad imporre la privatizzazione del servizio idrico poiché:
- la risoluzione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2004 già affermava, al punto H paragrafo 3 “respinge i tentativi di fare disciplinare le acque e i servizi di smaltimento e dei rifiuti da una direttiva settoriale del mercato unico; ritiene che non si dovrebbe realizzare la liberalizzazione dell’approvvigionamento idrico (compreso lo smaltimento delle acque reflue) in vista delle caratteristiche spiccatamente regionali del settore e delle responsabilità a livello locale in materia di approvvigionamento di acque potabili e di vari altri aspetti relativi all’acqua potabile; chiede tuttavia, senza arrivare alla liberalizzazione, che l’approvvigionamento idrico venga “ammodernato” secondo principi economici, standard qualitativi e ambientali e requisiti di efficienza”; ed al paragrafo 5, “essendo l’acqua un bene comune dell’umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno”;
- la risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 dichiara “l’acqua come un bene comune dell’umanità” e chiede che siano esplicati tutti gli sforzi necessari a garantire l’accesso all’acqua alle popolazioni più povere ed insiste affinché “la gestione delle risorse idriche si basi su un’impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti e i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico”. Nella stessa si chiede inoltre alla Commissione e al Consiglio di riconoscere il ruolo fondamentale delle autorità locali nella protezione e nella gestione dell’acqua e deplora che le competenze, l’esperienza e le risorse delle collettività locali non vengano sufficientemente sfruttate dai programmi di finanziamento europeo.
Gli stessi organi della UE hanno più volte affermato il principio che l’acqua è un “bene comune dell’umanità” e sottolineato che alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza; si veda ad esempio la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM (2004) 374: “… le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)”; è peraltro noto che non esiste alcuna norma europea che sancisce l’obbligo per le imprese pubbliche di trasformarsi in società private.
c) La Costituzione Italiana al Titolo V riconosce che la gestione dei servizi locali è di competenza delle Regioni e dei Comuni, e che pertanto gli Enti Locali debbono in autonomia scegliere le modalità di fornitura dei servizi alla persona in piena legittimità e coerenza con le vigenti Direttive Europee sui servizi pubblici locali, difendendo il principio del servizio di interesse generale e in ottemperanza a criteri di economicità, qualità e diritto all’accesso del servizio.
d) L’attuale Pontefice Benedetto XVI, attraverso l’Enciclica Caritas in Veritate al capitolo 2, punto 27, ha dichiarato: “È necessario, pertanto, che maturi una coscienza solidale che consideri l’alimentazione e l’accesso all’acqua come diritti universali di tutti gli esseri umani, senza distinzioni né discriminazioni”.
e) Il TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.) ha regolamentato le forme di gestione dei servizi pubblici dividendoli in due gruppi: quelli a rilevanza economica e quelli non a rilevanza economica, i primi regolamentati dall’art. 113 e rientrano nei principi della libera concorrenza; i secondi regolamentati dall’art. 113/bis e sono fuori dalla specifica normativa Europea.
f) Le regioni Piemonte, Toscana, Puglia e Liguria hanno annunciato di voler impugnare davanti alla Corte Costituzionale il decreto legge Ronchi sulla gestione dei servizi pubblici locali, tra cui l’acqua.
g) I numerosi Comuni della nostra provincia, della nostra regione, dell’intera Nazione e le regioni Liguria e Puglia che hanno dichiarato all’interno dei loro statuti che l’acqua è un servizio “privo di rilevanza economica”.

 VISTO CHE:
1. Il Consiglio Comunale, durante la scorsa Amministrazione, nella seduta del 25/06/2009, ha votato ed approvato all’unanimità un ordine del giorno dal titolo: “Tutela dell’acqua e adesione al manifesto dell’acqua”, in cui si legge che il Consiglio:
  «IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
- a sottoscrivere il Manifesto dell’Acqua, redatto dal Comitato Internazionale per il Contratto Mondiale sull’Acqua e ad aderire al Coordinamento Enti Locali per l’Acqua Pubblica;
- a proporre al Consiglio Comunale la modifica dello Statuto Comunale introducendo il riconoscimento dell’acqua come bene comune pubblico e patrimonio dell’umanità e di tutte le specie viventi e l’accesso all’acqua potabile come un diritto umano fondamentale, inalienabile e inviolabile di ciascuno, che pertanto deve essere soggetto, comunque, a controllo pubblico».
  Documento ancora oggi presente nel sito web del Comune nella sezione “I Lavori del Consiglio - Risoluzioni”.

2. Nel programma di coalizione del neo Sindaco Malpezzi si può leggere: “Conferma degli indirizzi appena approvati dal Consiglio Comunale sul tema del bene pubblico dell’acqua. Nei rapporti con le aziende partecipate (Hera, Con.Ami, ecc.), e nell’affidamento dei servizi il Comune di Faenza dovrà sostenere la tutela dell’acqua quale bene pubblico”. 

Si chiede al Sindaco, alla Giunta e al Presidente del Consiglio Comunale

a) di modificare lo Statuto Comunale nel seguente modo:
- all’art. 1 - Principi Fondamentali, aggiungere alla fine il seguente punto:
“10. Il Comune di Faenza riconosce “il Diritto umano all’acqua”, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico”;
- dopo l’art. 55 aggiungere il seguente art. 55 bis:
“Art. 55 bis - Servizio Idrico Integrato
1. Il Comune riconosce che il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, non assoggettabile a meccanismi di mercato.
2. Il Comune conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.
3. Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona”.

 

Votata a maggioranza:
Voti a favore:  Sindaco - PD - Insieme per Cambiare - IDV - Fatti Sentire
Voti contrari:  PDL
Astenuti:  Lega Nord