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Vietato accendere fuochi e bruciare stoppie

18 Giugno 2014

Nello specifico, in base all'art. 59 del vigente Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, è vietato bruciare le stoppie nei campi e nei boschi prima del 15 agosto e ad una distanza inferiore a 100 m da case, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di biada, fieno, foraggio e da qualsiasi altro deposito infiammabile o combustibile.

Le forze dell'ordine, la polizia provinciale e quella municipale vigileranno sull'osservanza delle norme vigenti e procederanno a norma di legge nei confronti dei contravventori.