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Prevenzione incendi nei terreni agricoli e lungo le strade ferrate

23 Giugno 2015

Anche quest'anno, con l'avvento della stagione estiva, la Prefettura ha richiamato l'attenzione sulle regole finalizzate alla prevenzione incendi nei terreni agricoli e lungo le strade ferrate.

Nello specifico, in base all'art. 59 del vigente Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed in assenza di diversa regolamentazione locale, è vietato bruciare le stoppie nei campi e nei boschi prima del 15 agosto di ogni anno e ad una distanza inferiore a 100 m da case, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di biada, paglia, fieno, foraggio e da qualsiasi altro deposito infiammabile o combustibile.

In materia di prevenzione antincendio in prossimità delle ferrovie, in particolare si riassumono schematicamente le seguenti regole: è fatto divieto di bruciare stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza di linee Ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie, di formare cumuli di materiale e depositi di materie combustibili di qualsiasi genere ad una distanza inferiore a 20 metri dalle rotaie.

Per i proprietari e gli affittuari dei terreni in vicinanza delle ferrovie vige l'obbligo di mantenere il terreno libero e pulito da sottobosco, cespugli, erba e da qualsiasi materia infiammabile.

Le forze di Polizia effettueranno la vigilanza su queste disposizioni.