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INFLUENZA AVIARIA, UN FOCOLAIO IN UN ALLEVAMENTO LUGHESE

22 Agosto 2007

Nessun pericolo per le persone. Adottate misure preventive su un ampio territorio comprendente anche parte del Faentino.Sanzioni severissime per i trasgressori dell’ordinanza
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Ravenna ha individuato un focolaio di influenza aviaria da virus H5N2 in un allevamento avicolo situato nel Comune di Lugo.
Pur non essendoci pericoli per le persone – non si tratta infatti dell’H5N1, il virus asiatico letale per l’uomo – è stata istituita una zona di restrizione del raggio di circa 3 chilometri attorno al focolaio, nelle quale sono state immediatamente adottate misure precauzionali e controlli sanitari da parte del competente Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria.
Per impedire il diffondersi della malattia, è stata inoltre istituita una “zona di attenzione” per un raggio di circa 10 chilometri attorno al focolaio, che comprende anche parte del territorio faentino (a grandi linee il territorio compreso fra Granarolo e Cotignola).
Per quanto riguarda il territorio del Comune di Faenza compreso nella zona di attenzione, è stata emessa dal Sindaco un’ordinanza che stabilisce alcune misure sanitarie, sulla base di quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalle relative ordinanze adottate dalla Regione Emilia Romagna.
Pertanto, all’interno della zona di attenzione il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria competente per territorio effettuerà un controllo di tutti gli animali delle specie sensibili; sempre all’interno di questa zona le movimentazioni dei volatili potranno essere autorizzate solo dal Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria; sono inoltre vietati fiere, mercati, esposizioni e altri raduni di pollame o altri volatili in cattività per tutto il periodo di durata dell’ordinanza; non possono, infine, essere rilasciati pollame o altri volatili per il ripopolamento faunistico.
I trasgressori delle norme previste dall’ordinanza saranno puniti – ai sensi dell’articolo 16 della Decreto legislativo n. 225 del 9 luglio 2003 - con sanzioni a partire da 1.549,37 euro fino a un massimo di 9.296,22 euro.