AGEVOLAZIONI IVA ALLE FORNITURE DI GAS PER RISCALDAMENTO DOMESTICO
A seguito dell’azione promossa dal Sunia (Sindacato unitario inquilini e assegnatari), l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto l’applicabilità dell’aliquota Iva al 10% sulle forniture di gas metano per le abitazioni appartenenti a condomini o ad immobili abitativi di cooperative serviti da impianti centralizzati.
Il beneficio, che si applica nel limite quantitativo di 480 mc/anno per singolo utente, è riservato ai condòmini che sono allacciati esclusivamente all’impianto centralizzato e non fruiscono di un’utenza autonoma sulla quale l’agevolazione è già stata applicata.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’estensione dell’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata al 10% (in luogo dell’aliquota ordinaria del 20%) per la somministrazione di gas metano (e di gpl) per usi civili, precedentemente riconosciuta solo agli impianti autonomi.
Pertanto nel caso di impianti centralizzati l’ente erogatore deve applicare l’aliquota ridotta a un ammontare annuo corrispondente a 480 metri cubi moltiplicato il numero dei condòmini allacciati all’impianto stesso e aventi diritto al beneficio in quanto utenti a uso civile.
Tale agevolazione deve considerarsi valida anche per il passato (a partire dall’1 gennaio 2008), pertanto le amministrazioni di condominio potranno richiedere alle società erogatrici del servizio il rimborso della maggiorazione Iva eventualmente applicata.