Giudici Popolari
La normativa vigente, in attuazione del disposto contenuto nel terzo comma dell'art. 102 della costituzione, prevede che alcuni organi giudicanti, la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello, siano composti sia da giudici togati che da giudici popolari ovvero scelti tra i cittadini in possesso di determinati requisiti. Tale partecipazione ha lo scopo di attivare un collegamento diretto tra il popolo, in nome del quale viene amministrata la giustizia, e la magistratura che è l'organo preposto all'amministrazione della stessa. I nominativi sono estratti a sorte da appositi albi comunali che vengono aggiornati con cadenza biennale (negli anni dispari).
Pertanto chi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, intenda essere iscritto negli albi delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare per la Corte d'Assise o la Corte d'Assise d'Appello deve presentare apposita domanda al sindaco.
I requisiti per l'iscrizione negli albi dei giudici popolari, stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e successive modificazioni, sono i seguenti:
- residenza nel comune
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale
- età non inferiore a 30 e non supeiore a 65 anni
- diploma di scuola media inferiore (per i giudici di Corte d'Assise)
- diploma di scuola media superiore (per i giudici di Corte d'Assise d'Appello)
Non possono essere iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
- magistrati e funzionari in attività di servizio appartenenti all'ordine giudiziario
- appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo stato, in attività di servizio
- ministri di culto e religiosi di qualsiasi ordine e congregazione
- appartenenti alle forze armate in servizio
La verifica del possesso dei requisiti e dell'inesistenza di cause ostative è demandata dalla legge ad una apposita commissione comunale presieduta dal sindaco e composta da due consiglieri comunali.
L'iscrizione ha carattere permanente: pertanto, chi abbia visto accolta la propria domanda resterà iscritto finchè conservi i requisiti o non chieda espressamente la cancellazione.
Le domande, alle quali deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità, possono essere compilate sugli appositi moduli reperibili preso l'ufficio elettorale o scaricabili da questo sito e dovranno pervenire entro il 31 luglio all'ufficio elettorale. Potranno essere presentate personalmente all'ufficio oppure inviate per raccomandata, per fax o per posta elettrronica certificata (PEC).
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque, con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione
- che la domanda sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio. Pertanto, chi, chiamato a prestare servizio, non si presenti senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza salva l’applicazione di sanzioni più gravi nel caso che il fatto costituisca reato.
Ai giudici popolari nominati spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. L'indennità è aumentata a euro 51,65 al giorno per le prime cinquanta udienze, ad euro 56,81 per le cinquanta udienze successive, e ad euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione, nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.
Inoltre, ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata ad ogni giorno di effettivo esercizio della funzione, di ammontare pari a a quella prevista dall’art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , e dei successivi aumenti.
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