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Ordinanza: Prevenzione attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole

Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - Misure di prevenzione per attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole

In considerazione dell'eccezionale ondata di caldo, delle elevate temperature dell’aria e di un alto tasso di umidità, la prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, causando stress termico e colpi di calore con esiti talvolta anche letali.

Il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili ed affini è svolto essenzialmente all’aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura.

La Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad emanare un provvedimento (Ordinanza n. 101 del 26/07/2024) a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati nello svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole ed evitare le conseguenze derivanti sulla salute.

A decorrere dal 29 luglio 2024 e fino al 31 agosto 2024, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale dell’Emilia-Romagna:

  1.  È fatto divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
  2. Fermo quanto sopra, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali;
  3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) se il fatto non costituisce più grave reato.

L'Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Giunta della Regione Emilia-Romagna ed è stata trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni emiliano romagnoli, alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia- Romagna, ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria.

 

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Ordinanza (pdf, 143,73 kB)